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D.P.R. 04/04/2001 n. 101- Si riporta il testo dell'art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa): "Art. 6 (L-R) (Riproduzione e conservazione di documenti) Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà di sostituire, a tutti gli effetti, i documenti dei propri archivi, le scritture contabili, la corrispondenza e gli altri atti di cui per Legge o regolamento è prescritta la conservazione, con la loro riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro mezzo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali. (L) 2. Gli obblighi di conservazione ed esibizione dei documenti di cui al comma 1 si intendono soddisfatti, sia ai fini amministrativi che probatori, anche se realizzati su supporto ottico quando le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. (L) 3. I limiti e le modalità tecniche della riproduzione e dell'autenticazione dei documenti di cui al comma 1, su supporto fotografico o con altro mezzo tecnico idoneo a garantire la conformità agli originali, sono stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli archivi delle amministrazioni pubbliche e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, ai sensi delle disposizioni del Capo II del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.". - Il Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591 (Regolamento concernente la determinazione dei campioni nazionali di talune unità di misura del Sistema internazionale (SI) in attuazione dell'art. 3 della Legge 11 agosto 1991, n. 273) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994, n. 37, supplemento ordinario. - Il testo dell'art. 38, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), come modificato dall'art. 9 del Decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 (attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche), è il seguente: "2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura b) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi (L).". -Si trascrive, per opportuna conoscenza, il testo vigente dell'art. 12 del Decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10: "Art. 12. Le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente Decreto che consentono di presentare per via telematica istanze o dichiarazioni alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi secondo procedure diverse da quelle indicate nell'art. 9 continuano ad avere applicazione fino alla data fissata, con riferimento ai singoli settori, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, di concerto con i Ministri interessati, entro il 30 novembre 2002. La suddetta data non può comunque essere posteriore al 31 dicembre 2005.". Art. 5. Processo di autorizzazione 1. Le amministrazioni individuano, secondo i propri ordinamenti, i soggetti abilitati che possono avvalersi delle procedure telematiche di acquisto, predisponendo i necessari processi di autorizzazione. 2. Il processo di autorizzazione è definito dalle amministrazioni nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti nei bandi di abilitazione e per la durata ivi prevista. Allo scadere del periodo di validità dell'abilitazione, il sistema, in maniera automatica, revoca l'abilitazione concessa. 3. In ogni momento le amministrazioni, qualora ne ravvisino la necessità, possono chiedere agli utenti l'invio di attestazioni, autocertificazioni o di altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti oggettivi o soggettivi, nonchè delle eventuali qualifiche professionali o particolari iscrizioni ad albi o elenchi pubblici, che hanno determinato l'abilitazione dell'utente. Art. 6. Sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto 1. Il sistema per le procedure telematiche di acquisto è realizzato con modalità e soluzioni che impediscono di operare variazioni sui documenti, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure. 2. Il sistema consente al gestore ed alle amministrazioni di controllare i principali parametri di funzionamento del sistema stesso, segnalando altresì le anomalie delle procedure e evidenziando le offerte che presentano carattere anormalmente basso. 1. Il gestore del sistema è incaricato dall'amministrazione dei servizi di conduzione tecnica dei sistemi e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento delle procedure telematiche di acquisto, assumendone ogni responsabilità e fornendo idonea garanzia bancaria o assicurativa anche per il rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 3, comma 1. 2. Il gestore del sistema assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati e, su richiesta dell'amministrazione titolare del trattamento stesso, cura gli adempimenti, di competenza della medesima amministrazione, in ordine alla operatività dei processi di autorizzazione. Art. 8. Responsabile del procedimento 1. Il responsabile del procedimento designato dall'amministrazione provvede alla risoluzione di tutte le questioni anche tecniche inerenti la procedura, compresa quella relativa all'abilitazione degli utenti. 2. Il responsabile del procedimento, verificata la regolarità della procedura e dell'offerta, appone la propria firma, anche digitale, sul verbale delle operazioni prodotto automaticamente dal sistema, nonchè sul verbale di aggiudicazione, convalidando i risultati del procedimento. 3. L'amministrazione, ove espressamente previsto dalle disposizioni di Legge regolanti l'attività negoziale delle pubbliche amministrazioni, nomina un ufficiale rogante. L'ufficiale rogante provvede a ricevere il verbale di aggiudicazione, apponendo la sua firma, anche digitale, su questo e sul verbale delle operazioni di gara convalidati dal responsabile del procedimento. 4. Nelle procedure di cui al presente Decreto si fa luogo all'approvazione del contratto con strumenti telematici. Capo II Gare telematiche Art. 9. Bando di abilitazione 1. Le gare telematiche sono precedute, almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle procedure, dalla pubblicazione, a cura dell'amministrazione e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, di un bando per l'abilitazione dei potenziali offerenti alla partecipazione alle gare stesse. 2. Nel bando di abilitazione le amministrazioni possono limitarsi ad indicare il volume globale degli appalti per ciascuna delle categorie di servizi e di beni che esse intendono aggiudicare nel periodo di validità dell'abilitazione, attraverso diversi sistemi informatici di negoziazione; possono altresì specificare le diverse classi per le quali gli utenti sono abilitati in relazione alle loro capacità tecniche, finanziarie ed economiche, al fine di garantire la massima partecipazione alle procedure telematiche di acquisto. 3. Il bando contiene in particolare i seguenti elementi a) i contenuti e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione, con riferimento in particolare alla dichiarazione dell'indirizzo elettronico del richiedente, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 b) le categorie merceologiche dei beni e dei servizi e le eventuali classi di abilitazione degli utenti c) i criteri e le modalità, inclusa l'indicazione delle eventuali procedure telematiche utilizzate, per la presentazione e la valutazione delle domande di abilitazione con particolare riguardo alla dimostrazione della capacità economica e finanziaria dei richiedenti, della capacità tecnica e del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi d) l'indicazione del sito nel quale le amministrazioni rendono contestualmente disponibili al pubblico le seguenti informazioni: 1) l'eventuale documentazione tecnica, informativa ed amministrativa relativa all'individuazione dei beni da fornire e dei servizi da prestare; 2) l'indirizzo di posta elettronica dell'amministrazione presso cui si possono richiedere informazioni complementari; 3) le procedure e le metodologie utilizzate per la classificazione delle offerte, per l'aggiudicazione, nonchè per la segnalazione delle offerte di carattere anormalmente basso ed eventuali altre anomalie; 4) i casi di sospensione della procedura a seguito di anomalie segnalate dal sistema; 5) le fattispecie automatiche di esclusione del singolo utente; 6) l'elencazione e la descrizione dei sistemi informatici di negoziazione che saranno utilizzati nei successivi delle modalità e dei criteri di scelta del contraente e) l'indicazione del responsabile del procedimento f) la durata, non superiore a 24 mesi, dell'abilitazione degli utenti g) le garanzie che il fornitore dovrà rilasciare preventivamente per acce dere al sistema informatico di negoziazione. 4. L'amministrazione delibera sulle domande di abilitazione nel termine di quindici giorni dalla ricezione, comunicando all'utente quanto previsto nel processo di autorizzazione, nonchè le categorie e le classi per le quali risulta abilitato. Nota all'art. 9: - Per il testo vigente dell'art. 14, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), vedi nelle note all'art. 4. Art. 10. Avviso di gara e invito 1. L'avviso di gara è pubblicato nelle forme previste dall'articolo 4, comma 2, almeno trenta giorni prima della data fissata per l'inizio delle operazioni. Entro il termine previsto per la comunicazione degli inviti le amministrazioni deliberano anche sulle domande di abilitazione inoltrate nei termini previsti dall'avviso di gara. I requisiti previsti dall'avviso di gara sono identici a quelli previsti dal bando di abilitazione. 2. L'avviso di gara contiene in particolare le seguenti indicazioni a) la categoria di beni o di servizi e la classe che identifica, in conformità con le procedure di abilitazione, i soggetti abilitati b) le modalità, conformi a quelle previste dal bando di abilitazione per la medesima categoria e classe, di presentazione delle domande di abilitazione da parte di soggetti non precedentemente abilitati. Il termine di presentazione di tali domande non può essere inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso c) la descrizione, anche mediante rinvio alla documentazione tecnica, del sistema informatico di negoziazione scelto tra quelli indicati nel bando di abilitazione, nonchè delle modalità e delle metodologie utilizzate per procedere alla valutazione e classificazione delle offerte d) i termini per la fornitura dei beni o l'esecuzione dei servizi, la qualità e quantità dei beni e dei servizi, il luogo della consegna o dell'esecuzione, nonchè di tutti gli altri elementi del contratto da concludere e) i criteri valutativi per provvedere all'aggiudicazione con particolare riguardo, nel caso di procedimento con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alle metodologie ed agli specifici parametri utilizzati per permetterne la valutazione f) le eventuali garanzie aggiuntive che l'utente dovrà rilasciare preventivamente per partecipare alla gara g) l'individuazione del responsabile del procedimento se diverso da quello indicato nel bando di abilitazione. 3. L'invito è trasmesso ai soggetti abilitati, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'inizio delle procedure di gara, per mezzo della posta elettronica o di altri strumenti telematici indicati nel bando di abilitazione. Nell'invito vengono indicate le modalità per partecipare alla procedura, nonchè il giorno e l'ora per cui è fissato l'inizio delle operazioni. Capo III Acquisti di beni e servizi sotto la soglia di rilievo comunitario |
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